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Commercialista e Revisore dei Conti
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Modello 730 precompilato![]() Giovedì 03/04/2025
a cura di AteneoWeb S.r.l. Il modello 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi già compilata dall'Agenzia delle Entrate, disponibile online, per alcune categorie di contribuenti. Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza:
A partire dal 30 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it. Da quest’anno, nell’area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata. Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:
Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: - non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; - ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); - se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga - molti dati relativi a redditi e spese sono già inseriti nel modello, riducendo il rischio di errori e semplificando la procedura. Il contribuente può accedere, visualizzare, modificare o accettare il modello, rendendo la dichiarazione più semplice e veloce. Come si accede al 730 precompilato
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
Quando si presenta Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al sostituto d’imposta. Prima si presenta il 730 e prima si ottiene il rimborso dei crediti. Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate , il modello 730 precompilato può essere presentato:
Il contribuente deve conservare la documentazione in originale mentre il professionista o il Caf ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:
I documenti relativi alla dichiarazione di del 2024 vanno conservati fino al 31 dicembre 2029, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. I professionisti abilitati o i Caf hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformita (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Se il professionista o il Caf appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori. |
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Rag. Guido Sturaro - Commercialista e Revisore dei Conti |
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